[A] Se a seguito dell’arresto della Corte UE l’accoglimento del ricorso incidentale “escludente” precluda l’esame del ricorso principale. [B] Se ai fini del giudizio di anomalia dell’offerta la riscontrata sottostima dei costi debba completamente erodere l’utile dichiarato. [C] Sul limite delle compensazioni tra sottostime e sovrastime di talune voci dell’offerta economica nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia.
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